Valutazione Rischio Incendio

Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Fino all’adozione degli specifici decreti attuativi, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 Marzo 1998 al fine di individuare:

  • Misure intesa ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • Misure precauzionali di esercizio;
  • Metodi di controllo e manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio;
  • Criteri per la gestione delle emergenze.

Sanzioni:

In caso di inadempimento, il datore di lavoro (o dirigente) è punibile con arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro

I nostri Servizi

  • Redazione della Valutazione del rischio incendio;
  • calcolo del carico di incendio negli ambienti di lavoro;
  • progettazione e redazione delle procedure d’emergenza;
  • progettazione e redazione delle planimetrie di evacuazione;
  • pratica per il conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.);
  • esercitazioni per l’evacuazione;
  • assistenza in caso di verifiche ispettive da parte degli Enti di controllo.

Approfondimento: Il certificato di prevenzione incendi (CPI)

Il Certificato di Prevenzione Incendi è un insieme di norme, applicazioni ed azioni che portano a rendere l’organismo edilizio e/o l’attività produttiva/commerciale/di deposito/ecc. ragionevolmente sicuro rispetto ai rischi derivanti da incendio. La sicurezza e rivolta alla tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente.

La normativa riporta un elenco di 97 “attività” soggette alle visite di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali Vigili del Fuoco. Ciò non esime le attività non soggette dal rispettare norme di carattere generale e/o specifiche.

Dal punto di vista pratico si mettono in atto le misure previste dalle norme e dalla valutazione dei rischi d’incendio. Eseguiti i lavori, si richiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco il sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) allegando le certificazioni delle opere eseguite e dei materiali impiegati. Importante è rammentarsi che non basta “eseguire opere”, ma occorre anche informare il personale e formare gli addetti alla prevenzione incendi.
Ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, o messe in atto le misure per le attività non soggette, occorre mantenere in essere le caratteristiche e la funzionalità di quanto realizzato, non dimenticando la continua formazione ed informazione del personale.

La validità del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è, per la maggior parte delle attività, di tre o sei anni e la scadenza è riportata sul certificato stesso.